In Gazzetta le modifiche al Codice deontologico forense

In Gazzetta le modifiche al Codice deontologico forense
30 Aprile 2018: In Gazzetta le modifiche al Codice deontologico forense 30 Aprile 2018

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 13.04.2018, n. 86, le modifiche al Codice deontologico forense. In particolare sono stati modificati gli articoli 20 e 27 del Codice. Infatti, il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23.02.2018 ha deliberato di modificare la formulazione dell’art. 20 del Codice Deontologico forense che disciplina la “Responsabilità disciplinare dell’avvocato” e il comma 3 dell’art. 27 del ridetto codice che regolamenta il “Dovere di informazione”. Il novellato art. 20 del Codice Deontologico ora prevede che: “La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge n. 31.12.2012, n. 247.Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli art. 52 lettera c) e 53 della legge 31.12.2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice”. Mentre il novellato comma 3 dell’art. 27 ora prescrive: “L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”. In allegato le modifiche al codice deontologico forense (link).

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